Sez. 3, Sentenza n. 4475 del 20/04/1995 (Rv. 491950 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Titolo esecutivo costituito da cambiale - Omessa trascrizione del titolo nel precetto - Conseguenze - Nullità del precetto - Deduzione con opposizione ex art. 617 c.p.c..
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale, non determina la giuridica inesistenza del precetto, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)