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Sez. 2, Sentenza n. 832 del 25/01/1993 (Rv. 480440 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Esenzioni | Esenzioni previste dall'art. 1051 comma quarto cod. civ. - Applicabilità alle servitù di passaggio da costituirsi ex art. 1054 cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480440-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Esenzioni

L'esenzione dal passaggio coattivo, prevista dall'art. 1051 comma 4 cod. civ. per i fondi costituiti da case, giardini, cortili ed aie ad esse attinenti, si applica anche alle servitù di passaggio da costruirsi in applicazione dell'art. 1054 cod. civ., in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione, sempre che, anche in tale ipotesi, vi sia la possibilità di scelta tra più fondi da asservire ed almeno uno non sia costituito da case, cortili, ecc..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)