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Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011 (Rv. 619332 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Fondo intercluso per alienazione o divisione - Esenzioni di cui all'art. 1051, quarto comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619332-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, cod. civ., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non trova applicazione nel caso, contemplato dall'art. 1054 cod. civ., di costituzione della servitù di passaggio in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione a titolo oneroso. Ciò in quanto, l'art. 1054 cod. civ. disciplina una fattispecie particolare, diversa da quelle di cui all'art. 1051 cod. civ., il quale, pertanto, può trovare applicazione solo nel caso in cui l'altra non possa operare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)