Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001 (Rv. 545550 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Geometri - Sanzione disciplinare - Impugnazione con ricorso per cassazione della decisione del Consiglio nazionale dei geometri - Giudizio di cassazione - Litisconsorzio necessario con il collegio professionale locale e con il procuratore della Repubblica della sede di detto collegio - Mancata integrazione del contraddittorio - Inammissibilità del ricorso.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Il ricorso per cassazione, avverso le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare, deve essere notificato, oltre che al collegio professionale locale, che ha adottato il provvedimento impugnato, anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede detto collegio professionale, in qualità di necessario contraddittore. Pertanto, ove il ricorrente non abbia provveduto a tale ulteriore notificazione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e poi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, quando nessuna delle parti vi abbia ottemperato nel termine all'uopo assegnato, ovvero quando l'integrazione sia stata bensì fatta, ma attraverso una notificazione di cui il giudice abbia dichiarato la nullità, allorché ne sia mancata la rinnovazione nel termine a tale scopo fissato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)