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Sez. 2, Sentenza n. 3572 del 12/03/2002 (Rv. 553019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Estensione dell'inammissibilità anche ai litisconsorti necessari già raggiunti da rituale notifica - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In materia di ricorso per cassazione, conseguenza della rilevazione e dello dichiarazione di nullità della rinnovazione della notificazione del ricorso ad alcuni litisconsorti necessari, è l'inammissibilità dell'impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)