Sez. 4, Sentenza n. 8120 del 18/04/1990 Ud. (dep. 04/06/1990) Rv. 184552 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - CONFUTAZIONE ANALITICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - CONFUTAZIONE ANALITICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il dissenso dalle conclusioni peritali da parte del giudice richiede un'adeguata e particolareggiata motivazione; ove, invece, il giudice ritenga di doversi uniformare alla conclusione del perito, non ha necessità, ai fini di una esauriente motivazione, di indugiare in inutili ripetizioni per disattendere le opposte osservazioni ed argomentazioni di un consulente di parte, giacché non si può pretendere che il giudice dia una dimostrazione superiore ed autonoma della esattezza dell'una o della erroneità dell'altra delle due tesi in contrasto. (Conf mass n 153605; (Conf mass n 143357).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)