Sez. 5, Sentenza n. 9300 del 02/07/1979 Ud. (dep. 07/11/1979) Rv. 143357 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - CONSULENZA DI PARTE - CONFUTAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - CONSULENZA DI PARTE - CONFUTAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito puo porre a base del suo convincimento le conclusioni del perito di ufficio senza che sia necessaria una confutazione analitica delle contrarie osservazioni del consulente di parte, bastando che esponga sinteticamente le ragioni che lo hanno indotto a far proprio il parere del perito di ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)