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Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014 (Rv. 631123 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2014-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631123-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)