Sez. 1, Sentenza n. 5516 del 14/03/2006 (Rv. 587272 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione del credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti - Notificazione - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; fermo restando che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento del cedente, non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)