Sez. U, Sentenza n. 448 del 25/02/1970 (Rv. 345440 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ABLATORIO AVENTE FORZA DI LEGGE - DEDUZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ABLATORIO AVENTE FORZA DI LEGGE - DEDUZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIURISDIZIONE.*
Quando la tutela giurisdizionale venga invocata in ordine ad una situazione originariamente di diritto soggettivo, sulla quale abbia inciso un provvedimento ablatorio avente forza di legge sul presupposto della illegittimita costituzionale del provvedimento stesso da dichiararsi dalla Corte costituzionale, la intrinseca consistenza della situazione dedotta in lite e posta a fondamento della pretesa, in funzione della effettiva tutela ad essa accordata dall'ordinamento, nell'ipotesi che venga dichiarata la illegittimita costituzionale del provvedimento importa che emerga la potesta giurisdizionale dell'autorita giudiziaria ordinaria. In base alla pronunzia della Corte costituzionale la negazione in radice del potere di ablazione viene a trovare in concreto sostanziale aderenza al sistema della legge. (Conf 1556-67).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)