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Sez. 1, Sentenza n. 7207 del 03/08/1994 (Rv. 487632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Fallimento del promittente venditore - Dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto preliminare - Reclamo del promissario acquirente - Provvedimento di rigetto da parte del giudice delegato - Decreto confermativo del rigetto emesso dal Tribunale Fallimentare - Impugnabilità con il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In caso di fallimento del promittente venditore, il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del provvedimento con il quale il giudice delegato ha respinto il reclamo proposto dal promissario acquirente avverso la dichiarazione del curatore di volersi sciogliere dal contratto preliminare a norma dell'art. 72 legge fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché, afferendo ad un atto di mera amministrazione interna della gestione fallimentare da parte del curatore, non riveste natura decisoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)