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Sez. 2, Sentenza n. 1999 del 24/06/1971 (Rv. 352608 - 01)

USI CIVICI - ADEMPRIVI (USO E DIRITTI DI ADEMPRIVO E DI CUSSORGIA IN SARDEGNA) - INDIVIDUAZIONE DEL COMPRENSORIO DELLE CUSSORGIE - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI POSSESSO DEI SINGOLI CUSSORGIALI - ATTIVITA DEL COMMISSARIO REGIONALE - CARATTERE AMMINISTRATIVO - DECISIONE DELLE CONTROVERSIE INSORTE AL RIGUARDO FRA CUSSORGIALI - PRONUNZIA DI NATURA GIURISDIZIONALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352608-01

USI CIVICI - ADEMPRIVI (USO E DIRITTI DI ADEMPRIVO E DI CUSSORGIA IN SARDEGNA) - INDIVIDUAZIONE DEL COMPRENSORIO DELLE CUSSORGIE - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI POSSESSO DEI SINGOLI CUSSORGIALI - ATTIVITA DEL COMMISSARIO REGIONALE - CARATTERE AMMINISTRATIVO - DECISIONE DELLE CONTROVERSIE INSORTE AL RIGUARDO FRA CUSSORGIALI - PRONUNZIA DI NATURA GIURISDIZIONALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

L'attivita svolta dal Commissario per gli Usi civili a norma dello art 16 del RD 25 agosto 1908, n 548, (il quale stabili che gli intendenti e i prefetti - e quindi, ora, il Commissario - dovessero determinare il comprensorio delle cussorgie esistenti negli ademprivi comunali, accertando le quote di possesso dei singoli cussorgiali, possessori di fatto al primo gennaio 1906, e precisando per ogni quota tutti gli estremi catastali in base ai quali la cassa ademprivile deve stipulare le concessioni di cui all'art 30 del tu del 1907) ha, fino a quando non sorgano contestazioni fra i vari cussorgiali, natura amministrativa. Nel caso in cui sorgano contestazioni tra i vari cussorgiali, per le controversie relative la pronuncia del Commissario ha certamente contenuto decisorio di carattere giurisdizionale, ma tale pronunzia non concerne l'esistenza, la natura e l'estensione degli originari diritti di uso civico, i quali anzi ne costituiscono il presupposto. Pertanto, contro la pronuncia stessa non e ammesso il reclamo alla Corte d' appello ai sensi dell'art 32 della legge n 1766 del 1927 - reclamo dato da detta disposizione solo contro le decisioni del Commissario concernenti l'accertamento dei diritti suindicati - ma solo il ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 25/08/1908 num. 548 art. 16, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)