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Sez. 2, Sentenza n. 26002 del 29/10/2008 (Rv. 605266 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE | Abrogazione, con effetto retroattivo, dell'art. 600 cod. civ. - Finalità - Violazione dell'art. 42, quarto comma, Cost. e del principio costituzionale di non retroattività della legge - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605266-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE

L'art. 1 della legge n. 192 del 2000 - che ha modificato l'art. 13 della legge n. 127 del 1997 disponendo, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 600 cod. civ. con effetto retroattivo - manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 42, quarto comma, Cost., in quanto la finalità della norma risiede nell'abrogare la disposizione che prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell'ente per la valida accettazione, da parte di quest'ultimo, di una determinata eredità, sicché non esiste alcun contrasto con l'invocato parametro costituzionale, il quale demanda alla legge ordinaria proprio la regolamentazione dei limiti della successione legittima e testamentaria; né è ravvisabile un contrasto con il principio di non retroattività della legge che è derogabile da norme ordinarie, salvo il limite delle norme penali e dell'intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 600 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 13, Legge 22/06/2000 num. 192 art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)