diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4779 del 28/02/2007 (Rv. 595646 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE | Abrogazione dell'articolo 17 cod. civ. - Fattispecie inerente ad un rapporto già definito con l'autorizzazione intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000 n.192) - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595646-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE

Con riferimento all'accettazione dell'eredità da parte delle persone giuridiche, l'articolo 13 della legge 15 maggio 1997 n.127, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000 n.192, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17 cod. civ. anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge n.127 del 1997, non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l'autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, "ratione temporis", l'articolo 17 cod. civ., che prescriveva a tal fine l'autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all'efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale autorizzazione non fosse intervenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 473, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 13, Legge 22/06/2000 num. 192 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)