Sez. 2 - , Sentenza n. 8539 del 06/04/2018 (Rv. 648012 - 02)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Cessione d'Azienda - Successione a norma dell'art. 2558 c.c. - Riconducibilità del debito a posizioni contrattuali non ancora definite – Limite alla responsabilità dell'acquirente ex art. 2560, comma 2, c.c. – Applicabilità – Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui di essi risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)