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Sez. L - , Ordinanza n. 3804 del 08/02/2019 (Rv. 652908 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Rapporto a tempo parziale - Conversione a tempo pieno ex art. 16 della l. n. 183 del 2010 - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652908-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

L'art. 16 della l. n. 183 del 2010, nel consentire alle amministrazioni pubbliche di rivalutare i provvedimenti di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non si pone in contrasto con i principi costituzionali né con la direttiva 97/81/CE, in quanto, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 224 del 2013), l'iniziativa del datore pubblico deve essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, a ciò non ostando neppure la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro sul tempo parziale allegato alla citata direttiva, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 15 ottobre 2014, in C-221/2013), disposizione volta unicamente ad escludere che l'opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l'unico motivo del suo licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 16, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 73, Legge 06/08/2008 num. 133, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)