Sez. L, Sentenza n. 21875 del 27/10/2015 (Rv. 637388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riduzione dell'orario di lavoro - Rifiuto del lavoratore - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Esclusione - Limiti - Effettive esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro - Necessità - Prova.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo determinato, l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000, "ratione temporis" vigente, secondo cui il rifiuto del lavoratore di riduzione dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, va interpretato alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza costituzionale, sicché restano comunque salve le effettive esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, la prova della cui sussistenza incombe su quest'ultimo, che siano tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5 com. 1, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)