Sez. L, Sentenza n. 5882 del 11/03/2010 (Rv. 612067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Incorporazione societaria - Disciplina relativa al trasferimento di azienda - Applicabilità - Contrattazione collettiva applicabile - Dell'azienda cessionaria - Immediata applicazione anche ai lavoratori dell'azienda ceduta - Condizioni - Carattere peggiorativo della nuova disciplina contrattuale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
L'incorporazione di una società in un'altra è assimilabile al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., con la conseguente applicazione del principio statuito dalla citata norma secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto applicabile ai dipendenti della società incorporata il premio di rendimento previsto dal contratto integrativo aziendale della società bancaria incorporante, benché inferiore rispetto a quello previsto dal contratto integrativo aziendale della banca incorporata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Contr. Coll. 23/11/1990 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)