Sez. L, Sentenza n. 16673 del 06/11/2003 (Rv. 567936 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Trasferimento dell'azienda di impresa insolvente - Disciplina ex art. 47, quinto comma legge n. 428/1990 - Interpretazione conforme al diritto comunitario - Continuazione dei rapporti - Modifiche "in peius" del trattamento dei lavoratori - Condizioni - Determinazione unilaterale del datore di lavoro - Inammissibilità - Nuovo accordo contrattuale, collettivo o individuale - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, interpretato privilegiandone il significato maggiormente conforme al diritto comunitario in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (direttiva 14 febbraio 1977 n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 25 luglio 1991, n. C - 362/89, D'Urso, e 7 dicembre 1995, n. C - 472/93, Spano, e alla più recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50), consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 cod. civ., allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro -, il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di specifici obblighi assunti dalla azienda cessionaria, la quale aveva applicato ai dipendenti il contratto del settore commercio, aveva ritenuto invece l'ultrattività del ccnl per i dipendenti dei consorzi agrari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 14/02/1977 num. 187, Direttive Commissione CEE 29/06/1998 num. 50, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)