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Sez. L, Sentenza n. 164 del 10/01/1994 (Rv. 484957 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione per l'obbligo del datore di lavoro di bandire un concorso per la copertura di posti vacanti; o di procedere ad un accertamento professionale per l'acquisizione della qualifica superiore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484957-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

La sanzione di nullità che il comma secondo dell'art. 2103 cod. civ. commina per ogni patto contrario alle statuizioni contenute nel comma primo dello stesso articolo impedisce che il diritto del dipendente, assegnato per oltre tre mesi a compiti superiori, di conseguire la promozione, venga meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, il datore di lavoro sia tenuto a bandire un concorso per la copertura di posti vacanti ovvero che il contratto preveda, per l'acquisizione della qualifica rivendicata, un accertamento professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)