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Sez. L, Sentenza n. 2714 del 09/03/2000 (Rv. 534719 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto del dipendente al corretto inquadramento preteso in base alle mansioni concretamente svolte - Esclusione in base a disposizioni contrattuali prevedenti una particolare idoneità professionale per l'acquisizione della superiore qualifica rivendicata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534719-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il diritto del dipendente al corretto inquadramento preteso in base alle mansioni concretamente svolte e utilizzate dal datore di lavoro non può essere escluso per il fatto che, in base alle disposizioni contrattuali, occorra una particolare idoneità professionale per l'acquisizione della superiore qualifica rivendicata. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad una lavoratrice che all'atto dell'assunzione era stata inquadrata come addetta alle pulizie il diritto all'inquadramento al superiore quarto livello contrattuale - a fronte del terzo rivestito - corrispondente a mansioni di carattere amministrativo e non meramente manuale per essere stata impiegata a collaborare nella gestione amministrativa della piscina dell'Istituto datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)