Sez. 2, Sentenza n. 23687 del 06/11/2014 (Rv. 633358 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Art. 14, comma 2 bis, della legge reg. Friuli - Venezia Giulia n. 38 del 1996 - Soppressione del diritto di riscatto spettante ai locatari degli alloggi occupati - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'art. 14, comma 2 bis, della legge reg. Friuli - Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38, non ha escluso il diritto di riscatto attribuito a ciascuno degli assegnatari in locazione dalla pregressa legislazione regionale in materia, pur mantenendo distinto il rapporto privatistico instaurato tra le parti in occasione della cessione dell'immobile dal procedimento amministrativo ricognitivo dei presupposti e delle condizioni del diritto di acquisto spettante per legge ai locatari degli alloggi occupati.
Riferimenti normativi: DPR 31/10/1967 num. 1401 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 14/08/1987 num. 21 art. 4, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/09/1996 num. 38 art. 14 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)