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Sez. 1, Sentenza n. 6852 del 24/03/2011 (Rv. 617245 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Comunicazione del prezzo di riscatto - Natura - Effetto perfezionativo del contratto traslativo - Esclusione - Effetto ricognitivo del diritto dell'assegnatario ad acquistare - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617245-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In materia di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia economica e popolare, qualora tale trasferimento sia stato deliberato da parte dell'ente proprietario, la comunicazione agli assegnatari in locazione semplice (i quali abbiano presentato domanda di riscatto, confermata, nella specie, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977) del prezzo di riscatto, determinato, ai sensi della medesima legge, con delibera dell'organo competente dell'ente locale, non produce un effetto perfezionativo del contratto traslativo di vendita o del preliminare di tale atto, ma costituisce il provvedimento finale del procedimento amministrativo avente effetto ricognitivo del diritto, attribuito dalla legge agli assegnatari, di acquistare l'alloggio al medesimo prezzo con successivo atto traslativo da stipularsi dal legale rappresentante dell'ente locale e dai singoli assegnatari conduttori degli alloggi.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)