Sez. 4, Sentenza n. 24719 del 03/03/2016 Cc. (dep. 14/06/2016) Rv. 267227 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Stupefacenti - Luogo di consumazione - Difficoltà di accertamento - Possibilità di utilizzare i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, relativa alla cessione di droga, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)