Sez. 4, Sentenza n. 17626 del 05/02/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228181 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Condotte diverse previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in rapporto formale di alternatività - Configurazione delle stesse quali condotte plurime di un unico reato - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in tema di competenza territoriale.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità; ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (fattispecie in cui la competenza è stata stabilita ai sensi del primo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., facendo riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, coincidente con il luogo in cui l'indagato deteneva la droga a fini di spaccio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)