Sez. U, Sentenza n. 5256 del 07/05/1993 (Rv. 482247 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Rapporti fra le unità sanitarie locali ed i medici in regime di convenzionamento - Fase anteriore alla conclusione della convenzione o rivolta al suo rinnovo - Posizioni dei sanitari - Tutela - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Devoluzione - Fase successiva alla instaurazione dei rapporti predetti - Posizioni dei sanitari - Tutela - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)
Con riguardo ai rapporti fra le unità sanitarie locali ed i medici in regime di convenzionamento di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, le posizioni dei sanitari hanno consistenza di diritti soggettivi, e come tali sono tutelabili davanti al giudice ordinario (vertendosi in tema di libere prestazioni professionali e non di pubblico impiego), solo nella fase successiva all' instaurazione dei rapporti stessi, dato che discendono direttamente dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione della citata norma e non sono suscettibili di affievolimento per iniziative dell'Amministrazione; prima di tale momento, e cioè nella fase anteriore alla conclusione della convenzione, o in quella rivolta al suo rinnovo, spetta alle U.S.L. un potere discrezionale di scelta a tutela di interessi generali (anche per quanto riguarda la valutazione dei titoli e le eventuali incompatibilità), a fronte del quale le posizioni degli aspiranti sono qualificabili come meri interessi legittimi, con la conseguenza che la domanda rivolta a denunciare i vizi e le irregolarità dell'indicata scelta è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)