Sez. U, Sentenza n. 5202 del 25/05/1998 (Rv. 515798 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Controversie relative alla fase della conclusione delle convenzioni - Giurisdizione - Distinzioni - Determinazione delle zone carenti e formazione delle graduatorie - Poteri discrezionali della P.A. - Sussistenza - Individuazione concreta del medico dopo la formazione delle graduatorie - Discrezionalità - Esclusione - Conseguenze - Azione del medico pretermesso per l'assegnazione dell'incarico a medico asseritamente non legittimato - Giurisdizione del giudice ordinario.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Nella procedura per il conferimento da parte delle unità sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'amministrazione intenda ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (per esempio nella valutazione dei titoli fatti valere dai singoli candidati), una volta stabilite tali graduatorie l'amministrazione deve procedere alle convenzioni di diritto privato (costitutive di rapporti di prestazione d'opera professionale connotati dalla collaborazione continuativa e coordinata) sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residuino spazi per l'esercizio di un potere discrezionale. Ne consegue che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione e al risarcimento del danno sulla base della sua posizione nella graduatoria e alla deduzione della non legittimazione del medico prescelto, in quanto già titolare di convenzione per un'altra zona.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)