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Sez. 1, Ordinanza n. 35314 del 18/12/2023 (Rv. 669666 - 01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. per il coltivatore diretto - Applicabilità al creditore costituito in forma societaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669666-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.

Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)