Sez. 1, Sentenza n. 2283 del 09/08/1973 (Rv. 365581 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - SENTENZA PRONUNCIATA DOPO LA MORTE DI UNA DELLE PARTI ALLA QUALE SIA SUCCEDUTA, QUALE UNICO EREDE, L'ALTRA PARTE - NULLITA INSANABILE - SUSSISTENZA - ART 14 N 2 DELLA LEGGE DI REGISTRO - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - ATTI E SENTENZE NULLI - SENTENZA PRONUNCIATA DOPO LA MORTE DI UNA DELLE PARTI ALLA QUALE SIA SUCCEDUTA, QUALE UNICO EREDE, L'ALTRA PARTE - NULLITA INSANABILE - SUSSISTENZA - ART 14 N 2 DELLA LEGGE DI REGISTRO - APPLICABILITA.*
La sentenza pronunziata dopo la morte di una delle parti, a cui sia succeduta, quale unico erede, l'altra parte e affetta da nullita radicale, che sopravvive al passaggio in cosa giudicata formale della sentenza stessa, e che puo essere fatta valere in ogni tempo, anche fuori del processo in cui la sentenza e stata pronunciata, con Azione autonoma di accertamento o in via di eccezione; ai fini dell'imposta di registro e pertanto applicabile, a detta sentenza, il disposto dell'art 14, n 2 del RD 30 dicembre 1923 n 3269. (V 1600/70, mass n 3477509; 1467/67, mass n 328140; 1847/56).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)