Sez. 3, Sentenza n. 1467 del 20/06/1967 (Rv. 328140 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - NULLITA - INESISTENZA - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DEDUCIBILITA - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - NULLITA - INESISTENZA - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DEDUCIBILITA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art.161 cod. proc. civ., la nullita delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione puo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione, con la conseguenza che, ove questi ultimi non siano stati esperiti, le sentenze passano in giudicato, restando preclusa ogni ulteriore possibilita di accertamento dei relativi vizi. A tale preclusione si sottraggono solo i vizi che, importando l'inesistenza giuridica della sentenza e, quindi, la sua inidoneita alla formazione del giudicato, possono essere accertati in ogni tempo. Fra le cause d'inesistenza giuridica della sentenza va annoverato, oltre alla Mancanza della sottoscrizione del giudice, anche il difetto degli altri requisiti essenziali precisandosi, per quanto attiene all'elemento soggettivo, che integra un requisito essenziale per l'esistenza giuridica della sentenza, soltanto che essa sia stata pronunziata fra soggetti realmente esistenti e non anche che non si sia verificata irregolarita nell'istaurazione del contraddittorio, le quali, sono quindi, deducibili soltanto attraverso i mezzi di impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)