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Sez. 4, Sentenza n. 20482 del 12/05/2026 Cc. (dep. 04/06/2026) Rv. 290079-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Adozione della misura in ragione del pericolo di inquinamento probatorio - Tempo trascorso dalla commissione del fatto - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290079-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In tema di misure cautelari personali, è legittimo il mantenimento del vincolo, anche ove sia trascorso un ampio lasso temporale dalla commissione del fatto, nel caso in cui questo sia stato applicato per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio, a fronte della commissione di comportamenti idonei a compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)