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Sez. 3, Sentenza n. 24434 del 25/05/2011 Cc. (dep. 17/06/2011) Rv. 250691 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Pericolo di inquinamento probatorio - Elementi incidenti sul pericolo di genuinità della prova - Tempo trascorso dalla commissione del fatto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250691-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In tema di misure cautelari è legittimo il mantenimento della misura coercitiva, pur se sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione del fatto, se la misura sia stata applicata per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio e se risultino in atto condotte tali da compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)