Sez. 1, Sentenza n. 9193 del 27/08/1991 (Rv. 473670 - 01)
Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso | Consulenza tecnica - Oggetto - Valutazione di azienda - Liquidazione dell'onorario - Calcolo a percentuale - Scaglione massimo di valore - Superabilità - Esclusione.
Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso
Al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980 n. 319 e le tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 (in attuazione dell'art. 2 di detta legge), lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da lire 500.000.001 fino a lire 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda sia di ammontare eccedente.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)