Sez. 1, Sentenza n. 10277 del 21/11/1996 (Rv. 500698 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza tecnica - Oggetto - Valutazione di azienda - Liquidazione dell'onorario - Calcolo a percentuale - Scaglione massimo di valore - Superabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della legge n. 319 del 1980 e le tabelle approvate con d.P.R. n. 352 del 1988, lo scaglione massimo di valore per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da lire 500.000.001 fino a lire 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda ecceda la misura indicata dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 2 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)