Sez. U, Sentenza n. 2732 del 05/02/2009 (Rv. 606423 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Disciplina di cui al r.d. lgs. n. 511 del 1946 - Genericità dell'addebito - Nullità dell'incolpazione - Condizioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati, secondo la disciplina di cui al r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, al fine di escludere la nullità dell'incolpazione, sotto il profilo della genericità dell'addebito, in considerazione della mancata tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare, occorre che nel capo di incolpazione vi sia una rigorosa e circostanziata indicazione della specifica natura della condotta e del profilo sotto cui la stessa viene addebitata, e che i fatti siano descritti in modo tale non lasciare adito a dubbi sulla loro esatta consistenza e sulla configurazione delle violazioni addebitate. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto i fatti, concernenti la violazione del dovere di correttezza istituzionale nei rapporti interni all'ufficio giudiziario, sufficientemente circostanziati, mediante il riferimento a richieste di notizie e a indebite sollecitazioni da parte dell'incolpato in ordine a procedimenti penali in corso condotti da colleghi, e idonei a individuare la condotta illecita, pur in mancanza dell'indicazione dei singoli procedimenti penali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)