Sez. U, Sentenza n. 9615 del 01/10/1997 (Rv. 508456 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Addebito disciplinare - Nullità dell'incolpazione - Limitazione ai soli casi di incertezza assoluta dei fatti determinanti l'incolpazione - Esclusione - Rigorosa e circostanziata indicazione, nella contestazione dell'addebito della specifica natura della condotta e del profilo disciplinare della stessa - Fatti determinanti la responsabilità disciplinare - Trascrizione degli stessi nelle premesse sullo svolgimento del processo senza possibilità di dubbi sulla loro esatta consistenza e configurazione - Necessità - Addebiti coinvolgenti l'esame di provvedimenti giurisdizionali emessi dall'incolpato - Accentuata esigenza di previsione - Sussistenza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel giudizio disciplinare a carico di magistrato, al fine di escludere la nullità dell'incolpazione sotto il profilo della genericità dell'addebito, non può farsi meccanica trasposizione dei criteri elaborati in relazione all'art. 412 del previgente codice di procedura penale in ordine alla nullità dell'imputazione per incertezza assoluta dei fatti che la determinano, atteso che nel detto procedimento è necessario a salvaguardia del diritto di difesa dell'incolpato sopperire alla incompleta tipizzazione normativa delle varie fattispecie di illecito disciplinare con una rigorosa e circostanziata indicazione, nella contestazione dell'addebito, della specifica natura della condotta e del profilo sotto cui la stessa viene addebitata, in modo che possa essere agevolmente individuato dall'incolpato il particolare ed esatto angolo visuale dal quale la sua condotta dovrà essere vagliata. Ne deriva che la nullità della contestazione e delle accuse mosse all'incolpato per incertezza assoluta sul fatto e per la conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa può escludersi solo quando i fatti per i quali è stata ritenuta la responsabilità risultano tutti specificamente e analiticamente descritti nelle rispettive contestazioni trascritte nelle premesse sullo svolgimento del processo in guisa da non lasciare adito a dubbi sull'esatta consistenza e configurazione dei fatti e delle violazioni addebitate. Siffatta esigenza di analitica specificazione deve inoltre ritenersi particolarmente accentuata quando l'addebito coinvolge l'esame di provvedimenti resi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la censurabilità dei quali sotto il profilo disciplinare, siccome limitata - per il necessario rispetto del principio costituzionale di soggezione del giudice alla legge - ai soli i casi in cui nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto si manifestino un difetto di laboriosità ovvero scarsa ponderazione, approssimazione, limitata diligenza, comporta che quando ad un giudice si addebitino violazioni di legge che trovano rimedio fisiologico nel processo, la relativa contestazione non può prescindere dall'indicazione puntuale di elementi (quali ad es. la descrizione particolareggiata della riscontrata violazione; l'incidenza statistica, rispetto al complessivo lavoro dell'interessato, dei provvedimenti che ne sono inficiati; le eventuali reazioni suscitate negli ambienti interessati; gli aspetti temporali dei comportamenti rilevati) che escludono una rilevanza di tali vizi sul solo piano della dialettica processuale e ne implicano invece il valore sintomatico di comportamenti confliggenti con la deontologia professionale. Per contro, fermo il principio della necessaria specificazione degli addebiti, le speciali menzionate cautele che assistono la ascrizione ad illecito disciplinare dell'attività giurisdizionale dell'incolpato non operano con riguardo ad attività attinenti non al modo di esercizio della funzione giurisdizionale ma all'elemento estrinseco della sua distribuzione nell'ambito dell'ufficio (Nella specie la S.C. enunziando i principi di cui alla massima ha accolto il motivo di ricorso con il quale la decisione era stata censurata per aver rigettato l'eccezione di nullità, per genericità, dell'addebito di avere "adottato numerosi provvedimenti giurisdizionali sostanzialmente privi di motivazione" senza indicazione di quali e quanti fossero tali provvedimenti e in quale tempo si collocassero, ed ha invece respinto, pur in assenza di particolareggiata indicazione dei singoli atti, analoga censura formulata in riferimento all'addebito, nei confronti di magistrato investito di funzioni di consigliere pretore dirigente, di aver sottoscritto numerosi provvedimenti di archiviazione già predisposti, relativi a procedimenti assegnati ad altro magistrato addetto all'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)