Sez. L, Sentenza n. 11259 del 10/05/2010 (Rv. 613626 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Prestazioni previdenziali - Requisito sanitario sopravvenuto in sede giurisdizionale - Decorrenza della prestazione - Dalla data di insorgenza dello stato invalidante - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
In materia di prestazioni previdenziali per l'invalidità, l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)