Sez. L, Sentenza n. 776 del 17/01/2005 (Rv. 579265 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Maturazione dei requisiti successivamente alla presentazione della domanda - Decorrenza della prestazione - Dal primo giorno del mese successivo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali per l'invalidità, qualora i requisiti cui è subordinato il diritto alla prestazione previdenziale non siano presenti al momento della presentazione della domanda e maturino in epoca successiva ad esso, il diritto alla prestazione (nel caso di specie, assegno di inabilità) inizia a decorrere non dal momento della accertata insorgenza dello stato invalidante, ma dal primo giorno del mese successivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)