Sez. 2, Sentenza n. 22875 del 10/11/2010 (Rv. 615801 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa - Ordinanza del giudice di pace dichiarativa di incompetenza - Tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice competente - Decadenza dall'opposizione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 22 legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove il giudice di pace dichiari la propria incompetenza indicando un termine per la riassunzione, la tempestiva esecuzione di tale adempimento davanti al giudice competente, pronunciando sulle spese, ha natura sostanziale di sentenza e la tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice competente esclude qualsiasi decadenza dall'opposizione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi a tal riguardo fare affidamento, per effetto della "translatio iudicii", all'originario atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)