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Sez. 5, Sentenza n. 18015 del 06/08/2009 (Rv. 609230 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale - Tempestiva proposizione a giudice incompetente - Riassunzione davanti a giudice competente - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Effetti.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609230-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deve ritenersi tempestiva qualora, dopo essere stata proposta davanti al giudice tributario nel termine di sessanta giorni, di cui all'art. 204-bis cod. strada (deducendosi l'omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione), sia stata successivamente riassunta (con atto avente il contenuto di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ.) davanti al giudice ordinario competente, entro il termine di sei mesi di cui all'art. 50 cod. proc. civ., in applicazione di un principio analogo a quello sotteso alla "translatio indicii", con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta al giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 204 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)