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Sez. L, Sentenza n. 8925 del 11/09/1997 (Rv. 507827 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Agenti cessati dal servizio con diritto a pensione - Indennità di buonuscita - Principio di omnicomprensività della base di calcolo - Nullità delle clausole contrattuali contrastanti - Reviviscenza a seguito della legge n. 297 del 1982 - Esclusione - Semplice richiamo da parte di contratti successivi - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507827-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Le disposizioni di contratti collettivi stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 contrastanti con il principio dell'omnicomprensività della base retributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri con diritto a pensione devono intendersi definitivamente caducate in ragione della loro nullità e non possono rivivere a seguito della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, che consente deroghe contrattuali collettive al principio della omnicomprensività, neanche per effetto di rinvii ad esse operati da contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)