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Sez. L, Sentenza n. 775 del 23/01/1995 (Rv. 489878 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità di buonuscita - Determinazione - Criterio dell'onnicomprensività della base di calcolo - Sopravvenienza della legge n. 297 del 1982 - Influenza - Esclusione - Diversa previsione dei contratti collettivi - Validità - Limitazione ai soli contratti successivi a detta legge.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489878-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, cessati dal servizio con o senza diritto a pensione, la base retributiva di calcolo deve essere intesa in senso onnicomprensivo anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, operando la deroga alla disciplina legale - consentita dall'art. 2120 cod. civ., nuovo testo, che fa salva la diversa previsione dei contratti collettivi - solo con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, mentre trova applicazione per quelli precedenti la sanzione di nullità per contrasto con dette disposizioni inderogabili di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)