Sez. U, Sentenza n. 2431 del 19/03/1997 (Rv. 503106 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - IN GENERE (SOGGETTI DEL DIRITTO) | S.I.A.E. - Funzioni - Natura - Deliberazioni relative al sistema di ripartizione dei proventi dei diritti di autore - Domanda di annullamento - Riferimento ad atti di organizzazione dell'ente - Situazione di interesse legittimo dell'attore - Configurabilità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - IN GENERE (SOGGETTI DEL DIRITTO)
Le deliberazioni della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti costituiscono, in quanto disciplinanti una delle funzioni demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della legge n. 633 del 1941, emanazione dell'attività amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di autorganizzazione dell'ente e non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne consegue che l'azione con la quale si chieda l'annullamento di tali deliberazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (nella specie, alcune associazioni avevano chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione con la quale il presidente della S.I.A.E. aveva modificato la precedente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso della S.I.A.E., la quale sosteneva che le questioni sottoposte al giudice amministrativo erano attinenti a diritti soggettivi e dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'A.G.O.).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1948 num. 643 art. 180, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)