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Sez. 1, Sentenza n. 9521 del 08/09/1999 (Rv. 529741 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione per equivalente - Danno derivante da occupazione abusiva di un fondo e prelievo di materiali dal sottosuolo - Valore commerciale del materiale estratto - Riferimento all'epoca di estrazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529741-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In relazione ad obbligazioni risarcitorie derivanti dalla illegittima occupazione di un fondo e dallo sfruttamento di esso mediante l'esercizio di un'attività di cava da parte dell'occupante abusivo, una delle voci di danno è costituita dal prelievo del materiale di cava dal fondo, con conseguente depauperamento del proprietario; tale danno si verifica nel momento in cui avviene l'estrazione e, ove questa si protragga nel tempo, per tutto il periodo di essa in relazione al susseguirsi delle operazioni estrattive, con la conseguenza che, essendo il danno costituito dal valore commerciale del materiale estratto detratte le spese di estrazione, e verificandosi esso nel momento dell'estrazione, il risarcimento per equivalente va rapportato a quel tempo, espresso poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo, giacché il risarcimento per equivalente deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del verificarsi del danno, senza che possano andare a nocumento o a vantaggio del danneggiato i mutamenti di valore del materiale abusivamente asportato, ed avendo la rivalutazione monetaria l'unico scopo di conservare inalterato, dal punto di vista monetario, detto valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)