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Sez. 2, Sentenza n. 13037 del 09/12/1992 (Rv. 479961 - 01)

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso | Ordinanza resa dal tribunale su ricorso avverso il decreto di liquidazione - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Termine.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479961-01

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso

In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal tribunale su ricorso avverso il decreto del giudice istruttore a norma dell'art. 11 della legge 18 luglio 1980 n. 319, integra un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi ed è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost., il cui termine, quando sia mancata la notifica prescritta dall'art. 739, secondo comma cod. proc. civ. - applicabile per essere il suddetto provvedimento adottato col rito camerale - è quello annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)