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Sez. 2, Sentenza n. 8138 del 28/04/2004 (Rv. 572414 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita - Alloggio di edilizia convenzionata ex legge 865/1971- Prezzo di cessione pattuito in misura inferiore a quello stabilito per legge - Divieto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572414-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

In tema di edilizia convenzionata, poiché il sistema di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ha la finalità di facilitare l'acquisto della casa alle categorie più disagiate di cittadini, il divieto di pattuire prezzi superiori al limite massimo determinabile in base ai criteri legali (con conseguente nullità dei contratti conclusi in violazione di tali criteri), non implica - in assenza di alcuna espressa previsione legislativa che limiti l'autonomia privata - il divieto per le parti di stabilire prezzi in misura inferiore a quelli massimi consentiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)