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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25320 del 09/10/2019 (Rv. 655268 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Alloggio ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione fissato in misura inferiore a quello stabilito per legge - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655268-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

Il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 è quello massimo consentito, ma non l'unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli della popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all'autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune - costruttore stipulata ai sensi dell'art. 35 cit.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)