Sez. 3, Sentenza n. 4311 del 16/12/1974 (Rv. 373000 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione delle risultanze istruttorie rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, la cui valutazione e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. (V 2328'74, mass n 370719).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)