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Sez. 3, Sentenza n. 4311 del 16/12/1974 (Rv. 373000 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373000-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione delle risultanze istruttorie rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, la cui valutazione e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. (V 2328'74, mass n 370719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)