Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 04/12/1967 (Rv. 330462 - 01)
VENDITA - EVIZIONE - MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - SPOSSESSAMENTO DEL BENE NON IMPUTABILE ALL'ALIENANTE - RESPONSABILITA DI QUESTI - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - EVIZIONE - MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - SPOSSESSAMENTO DEL BENE NON IMPUTABILE ALL'ALIENANTE - RESPONSABILITA DI QUESTI - INSUSSISTENZA.*
Qualora l'alienante, chiamato a rispondere per evizione, dimostri che lo spossessamento dell'acquirente evitto sia avvenuto per causa a lui non imputabile, a suo carico non puo essere posto il debito di risarcimento, neppure nell'ambito della responsabilita per evizione, secondo le regole generali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)