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Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 04/12/1967 (Rv. 330462 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - SPOSSESSAMENTO DEL BENE NON IMPUTABILE ALL'ALIENANTE - RESPONSABILITA DI QUESTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330462-01

VENDITA - EVIZIONE - MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - SPOSSESSAMENTO DEL BENE NON IMPUTABILE ALL'ALIENANTE - RESPONSABILITA DI QUESTI - INSUSSISTENZA.*

Qualora l'alienante, chiamato a rispondere per evizione, dimostri che lo spossessamento dell'acquirente evitto sia avvenuto per causa a lui non imputabile, a suo carico non puo essere posto il debito di risarcimento, neppure nell'ambito della responsabilita per evizione, secondo le regole generali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)