Sez. 2, Sentenza n. 15171 del 09/06/2008 (Rv. 603579 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni al codice della strada - Provvedimento del prefetto sul ricorso dell'interessato - Termine per l'adozione - Modalità di computo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il termine finale entro cui il prefetto deve provvedere sul ricorso in via amministrativa dell'interessato è - ai sensi dell'art. 204 del codice della strada nel testo applicabile "ratione temporis" a seguito della modifica della l. 24 novembre 2000 n. 340 - di 90 giorni, da intendersi, sia in caso di rigetto del ricorso che di suo accoglimento, come riferito alla data in cui il prefetto provvede. Tale interpretazione si desume oltre che con chiarezza dalla lettera della disposizione - secondo cui "il Prefetto adotta" o "il Prefetto emette" - anche dalle indicazioni, contenute nella norma medesima, circa gli atti successivi al provvedimento prefettizio, autonomi e distinti da questo, da compiersi in sequenza temporale al fine di portare a conoscenza dell'interessato il provvedimento in questione (in particolare, notifica dell'ordinanza di rigetto oppure comunicazione di archiviazione all'ufficio accertatore al fine di darne notizia all'interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 24/11/2000 num. 340 art. 18 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)